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Glossario dei termini tecnici

Internet e il web possono essere fonte di disorientamento e confusione, a causa della moltitudine di dati in essi presenti. A chiunque, sarà capitato di imbattersi in alcune voci, espressioni o parole dal significato poco comprensibile. Per questo motivo, al fine di orientare il cittadino verso una migliore comprensione dell’attività parlamentare, sono disponibili, in questa pagina, alcune definizioni di termini tecnici e giuridici utilizzati:

> Mozione: è un testo sottoposto al voto in una assemblea elettiva (Camera, Senato, Consiglio regionale, ecc.) teso ad indirizzare la politica del Governo (o della Giunta, nel caso degli Enti locali) su un determinato argomento. È quindi il principale strumento dell’attività di indirizzo politico degli organi rappresentativi nei confronti del potere esecutivo;

> Disegno di legge: o progetto di legge, nel diritto, si intende un testo, solitamente una bozza, costituente il progetto di un atto, elaborato all’interno dei vari ordinamenti giuridici statali, e destinato a essere analizzato e a tradursi o meno in legge dai vari organi legislativi competenti;

> Decreto legislativo: (spesso abbreviato in DLgs) o decreto delegato si intende, in particolare nel diritto costituzionale, un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento);

> Question-time: viene utilizzato per definire una fase dei lavori di un’assemblea parlamentare, nella quale vengono illustrate una serie di interrogazioni parlamentari già presentate, di solito riguardanti argomenti di particolare urgenza, e a cui viene data risposta in aula dall’organo esecutivo. Il question time può essere calendarizzato periodicamente nei lavori parlamentari, o deciso dalla conferenza dei capigruppo per particolari argomenti;

> Interpellanza parlamentare: è una domanda per iscritto che uno o più parlamentari rivolgono al Governo per conoscere le ragioni o le intenzioni della politica governativa su questioni rilevanti e di interesse generale. Attraverso l’interpellanza si mira a ottenere o esplicitare la posizione del Governo su questioni determinate. Viene discussa in aula, con la presenza di un rappresentante del Governo. L’interpellanza viene introdotta dal relatore e se la risposta del Governo non è soddisfacente l’interpellante può presentare una mozione avente lo stesso oggetto e allo scopo di provocare una discussione e un voto da parte dell’assemblea, il cui significato politico starà poi al Governo valutare;

> Interrogazione parlamentare: è la domanda che uno o più parlamentari rivolgono al governo nel suo complesso o a un singolo ministro per essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il Governo intende adottare o ha già adottato in merito. La domanda viene formulata per iscritto e la risposta del Ministro interpellato potrà essere in forma scritta o orale secondo quanto richiesto dal parlamentare interrogante che indica pure se intende ottenere risposta in commissione o in aula. Il governo ha la facoltà di non rispondere alla singola interrogazione indicando però il motivo. Una volta ottenuta la risposta l’interrogante può a sua volta replicare per dirsi o meno soddisfatto. L’interrogazione parlamentare insieme all’interpellanza parlamentare sono gli strumenti attraverso cui il parlamento svolge la sua attività di ispezione e controllo sull’operato del governo. La differenza tra le due consiste nel fatto che l’interrogazione viene usata per ottenere vere informazioni su un fatto specifico mentre si ricorre all’interpellanza quando si vuole avere spiegazioni e informazioni su questioni che riguardino comportamenti o intenzioni – quindi l’indirizzo politico – del governo. In sostanza la seconda ha un peso politico maggiore e – anche per questo – viene svolta solo in aula. Lo strumento dell’interrogazione parlamentare è contemplato in molti altri ordinamenti giuridici europei e utilizzato dal Parlamento Europeo per informarsi sulle linee guida e sulle finalità su cui si basa il lavoro delle diverse commissioni parlamentari.

Fonte: Wikipedia