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Ordine del Giorno presentato

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito la città di Ferrara, gli edifici storici dell’Ateneo ferrarese (Palazzo Renata di Francia, Palazzo Strozzi, Palazzo Tassoni e Palazzo Gulinelli) sono stati gravemente lesionati e dichiarati inagibili. La necessità di garantire l’attività didattica e gestionale ha comportato ingenti spese per locazioni passive con il reperimento di nuovi edifici e comporterà nei prossimi anni la necessità di accensioni di mutui per il ripristino degli edifici. L’ammontare stimato per le risorse necessarie alla piena rifunzionalizzazione degli immobili è stimata in 25.000.000 di euro. Tali voci di spesa purtroppo, come previsto dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sono ricomprese tra quelle utilizzate per il calcolo dell’indice di indebitamento dell’Università di Ferrara.
Affinchè tali voci di spesa non vengano considerate ai fini dell’indebitamento degli atenei, è necessario chiedere un emendamento al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.  A tal fine ho presentato un ordine giorno, di cui sono prima firmataria ,che è stato approvato dal governo, durante la discussione della legge di stabilità,  dove si chiede di valutare l’opportunità di escludere dal calcolo dell’indicatore per spese di indebitamento degli atenei gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici o calamità naturali che abbiano portato a dichiarazione di stato di emergenza, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati“. Questo il commento dell’On. Boldrini.

Ecc, di seguito, il testo dell’OdG:

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03444-A/264

        presentato da BOLDRINI Paola

        testo di Sabato 19 dicembre 2015, seduta n. 540

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, all’articolo 6, comma 3, definisce l’indicatore per spese di indebitamento degli stessi, calcolato rapportando l’onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell’anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale e delle spese per fitti passivi;
ai fini del calcolo del predetto indicatore di indebitamento, per onere complessivo di ammortamento annuo si intende l’onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio d’ateneo; i contributi statali per investimento ed edilizia corrispondono al valore delle assegnazioni dello Stato per l’edilizia universitaria e per l’investimento nell’anno di riferimento; le per spese per fitti passivi si riferiscono all’onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili;
gli atenei con un valore dell’indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, letterad) del citato decreto, non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
a seguito di eventi sismici o calamità naturali che danneggiano le strutture dell’ateneo, si rende però necessario accrescere il valore dell’indebitamento a fronte dell’accensione di mutui per la ristrutturazione degli edifici lesionati; aumenta inoltre l’ammontare delle spese per affitti passivi di immobili, sostenute al fine di garantire la prosecuzione delle attività didattiche e amministrative;
i vincoli di indebitamento imposti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, non ammettono deroghe in caso di eventi che abbiano portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, situazioni in cui una maggiore flessibilità di bilancio sarebbe in grado di minimizzare il tempo necessario al ripristino degli edifici lesionati, garantendo contestualmente il buon funzionamento dell’attività dell’ateneo, anche se in strutture provvisorie,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di escludere dal calcolo dell’indicatore per spese di indebitamento degli atenei di cui all’articolo 6 del decreto, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici o calamità naturali che abbiano portato a dichiarazione di stato di emergenza, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati, dagli atenei che dimostrino la capacità prospettica di garantire la sostenibilità e l’equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.

Allegati
Atto Camera | Camera.it
Rassegna stampa emendamento

OdG