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Iniziative per assicurare parità di trattamento a tutti gli studenti

Iniziative per assicurare parità di trattamento a tutti gli studenti

11/05/2015
FirmatariGiorgio Piccolo, Bossa, Ginoble, Scuvera, Sbrollini, Valiante, Giovanna Sanna, Magorno, Ermini, Salvatore Piccolo, Tino Iannuzzi, Pes, Manfredi, Fregolent, Manzi, Marchi, Lacquaniti, Carloni, D’Ottavio, Rampi, Narduolo, Fedi, Ghizzoni, Rostan, Verini, Paola Boldrini, Camani, Pilozzi, Rocchi, Mura
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per sapere – premesso che:

l’università degli studi dell’Aquila con decreto rettorale n. 1044/2009 aveva reso noto che, si erano liberati quarantadue posti per gli anni di corso successivi al primo, per i corsi di laurea in odontoiatria per l’anno accademico 2009/2010;
molti studenti quindi, dopo aver frequentato i primi anni del corso di laurea in medicina, farmacia e medicina dentaria – specializzazione medicina dentaria presso l’università dell’Ovest «(…)» di Arad (Romania), chiedevano l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo presso l’università degli studi dell’Aquila;
conseguentemente ottennero il trasferimento all’università dell’Aquila, e vennero regolarmente immatricolati cominciando a svolgere tutte le attività didattiche;
il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca il 26 ottobre 2009 con una nota, rilevava che la procedura delineata dall’università degli studi dell’Aquila per l’ammissione agli anni di corso successivi al primo di studenti già iscritti e frequentanti università di altri Paesi dell’Unione europea si ponesse in contrasto con le previsioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 («Norme in materia di accessi ai corsi universitari»);
pertanto, con un provvedimento del 6 novembre 2009 il rettore dell’università degli studi dell’Aquila, ritenuto doveroso accogliere l’invito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, disponeva l’annullamento dei decreti di immatricolazione adottati alcuni mesi prima e quindi l’iscrizione di tutti gli studenti proveniente da Università di Paesi comunitari ai quali in precedenza aveva accordato l’iscrizione;
certamente questa scelta ha determinato gravi effetti sulla situazione degli studenti che si erano avvalsi di tale possibilità;
tutti gli studenti interessati dal provvedimento di cancellazione ne hanno poi chiesto l’annullamento: taluni con ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio, taluni altri con ricorso al Tar dell’Abruzzo, altri ancora con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
in molti casi i tribunali amministrativi hanno accolto tali domande, il che ha permesso agli studenti – che erano stati «matricolati» dall’università italiana – di proseguire negli studi;
il Ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca e l’università dell’Aquila hanno proposto sempre appello avverso le varie sentenze rese dai Tar del Lazio e dell’Abruzzo;
il Consiglio di Stato, in alcuni ricorsi, ha già accolto le tesi sostenute dalle amministrazioni appellanti: in alcuni casi si è già pronunciato nel merito, in altri si è pronunciato sulle istanze cautelari; per i destinatari delle sentenze e delle ordinanze del Consiglio di Stato, la situazione allo stato è questa: di avere svolto un percorso di studi privo di base giuridica e di non poterlo quindi proseguire perché l’università impedisce ai ragazzi di sostenere gli esami;
altri vincitori in primo grado, ma destinatari di atto di appello privo dell’istanza di sospensione della sentenza, sono invece nella situazione di potere proseguire gli studi, ma sotto la spada di Damocle del pronunciamento del Consiglio di Stato che potrebbe vanificare tutti i loro sforzi, annullando il loro percorso di studi;
gli studenti che, a suo tempo, invece di proporre ricorso al Tar, hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, vincendolo, sono in una posizione inattaccabile, tenuto conto che tali provvedimenti – com’è noto – hanno carattere definitivo;
la questione è stata oggetto già di attenzione del Parlamento con l’interrogazione Bossa (n. 5-00695);
recentemente, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in tema di trasferimenti dall’estero e con la sentenza n. 1 del 2015 ha statuito come il superamento del test selettivo non debba essere considerato come elemento discriminante ai fini dell’accoglimento delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo;
la sentenza pare, quindi, abbia chiuso un’annosa vicenda e ha dettato un principio che sempre abbia posto fine ai contrasti che si sono succeduti nel tempo;
il predetto giudicato lascia comunque ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni interessate in quanto rimette alla potestà regolamentare dei singoli atenei la fissazione dei criteri di accoglimento e graduazione delle domande –:
con quali iniziative di propria competenza intenda intervenire in considerazione della sentenza citata in premessa al fine di evitare per il futuro il ripetersi di queste situazioni inammissibili e intollerabili, assicurando parità di trattamento a tutti gli studenti.

Fonte: DeputatiPD